giovedì 18 settembre 2008

ABROGAZIONE LEGGE URBANISTICA


T.U. P.L. 11 – D.L. 204- P.L. 290/A

Disciplina per il governo del territorio regionale

RELAZIONE DI MINORANZA

La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 24 luglio 2008 ha approvato, con il solo voto favorevole della maggioranza, il testo unificato concernente la “Disciplina per il governo del territorio regionale, più volte modificato ed aggiornato.
La minoranza ha espresso il voto contrario, astenendosi sui singoli articoli, ritenendo opportuno un maggior approfondimento degli stessi sia perché molte modifiche sono state apportate nelle ultime ore, anche sulla base delle osservazioni pervenute, senza che vi sia stata la possibilità di un attento esame delle stesse.
Ma aldilà dell’aspetto legato ai tempi ristretti dati alla minoranza per esprimersi, permangono forti perplessità sull’impostazione generale della legge che seppure abbia accolto alcune osservazioni, continua a prevedere un’impostazione di pianificazione centralista nelle mani della Giunta regionale, comprimendo il ruolo degli enti locali ma anche dello stesso Consiglio regionale.
Dall’esame del testo, emerge quindi la necessità di un maggiore approfondimento delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria, dall’ANCI e dal Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.).
In particolare, riteniamo sia opportuno affermare e rafforzare nel testo il principio di sussidiarietà, come previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e nel contempo, limitare il potere decisionale e discrezionale della Giunta pro tempore, in merito alle problematiche paesaggistiche ed urbanistiche.
Infatti, tale impostazione è stata rilevata anche dal Consiglio delle autonomie locali: “ tutto il d.d.l. è permeato da un dirigismo del livello di governo regionale o meglio il testo proposto risulta chiaramente orientato verso il consolidamento, nelle mani della Giunta regionale pro tempore di ogni prerogativa in materia paesaggistica ed urbanistica”.
Seppure nel testo licenziato siano state apportate le necessarie modifiche per il controllo di competenza della Regione degli atti di pianificazione comunale, limitando quest’ultimo alla verifica di coerenza, permangono forti perplessità sulle procedure che si intendono adottare per l’approvazione delle Direttive ( art 31 atti di indirizzo e coordinamento) che dovrebbero essere approvate dal Consiglio regionale e non dalla Giunta, peraltro come già previsto dall’articolo 5, non abrogato, della legge regionale n. 45 del 1989.
Anche in questo caso è opportuno richiamare il parere espresso dal C.A.L. che recita: “ la delega data dal Consiglio alla Giunta per l’approvazione delle direttive si configura come una vera e propria cambiale in bianco nel campo applicativo dell’urbanistica”.
Come più volte evidenziato nelle sedute di Commissione la minoranza ha tra l’altro sollecitato la maggioranza a dare priorità all’approvazione delle direttive, anche anticipando la legge, come strumento di supporto ed indirizzo per la redazione dei piani urbanistici comunali così come previsto dalla legge regionale 45 del 1989, anche in considerazione del fatto che a distanza di due anni dall’approvazione del Piano paesaggistico regionale, nessun Comune ha ancora adottato il PUC.
Puc che in base alla legge regionale n. 8 del 2004 sarebbero dovuti essere adottati entro dodici mesi dalla pubblicazione del PPR.
Quindi un evidente fallimento non dei Comuni ma della politica urbanistica regionale che, con le norme contenute nel PPR rendono difficile la procedura di adozione che diventa ancora più problematica a causa della mancanza di direttive.
Senza considerare che a distanza di venticinque anni, rimane unico riferimento ancora richiamato nelle norme transitorie, il decreto dell’Assessore degli Enti locali 2266 del 1983 che appunto dovrebbe essere abrogato a seguito dell’approvazione delle direttive di cui sopra.
Altre perplessità riguardano le procedure previste dall’art 43 in relazione alla “verifica dell’operatività del piano paesaggistico regionale”, secondo la procedura semplificata ( art 30), che consentirebbe di aggirare le norme previste dalla legge n. 8 del 2004, contraendo oltremodo i tempi previsti per la pubblicazione e la presentazione di osservazioni da parte degli enti locali, dei privati e, il rilascio del parere della Commissione consiliare competente.
La tempistica prevista, infatti, più che rappresentare uno snellimento delle procedure, si configura come un ulteriore accentramento dei poteri nelle mani della Giunta poiché i tempi previsti non consentirebbero la presentazione nei termini delle osservazioni.

Altrettanto importante appare la necessità di rivedere la normativa al fine di consentire la concertazione di tutti gli atti pianificatori sottoponendoli alla preventiva approvazione della Conferenza Regione - Enti Locali.
La legge dovrà, tra l’altro, normare con chiarezza le procedure previste dall’istituto dell’intesa, garantendo un ruolo determinante dell’Ente locale e non di sottomissione nei confronti dell’esecutivo regionale.
Quindi, si dovrà pervenire ad una normativa snella, basata sulla certezza del diritto, che consenta ai comuni di poter adottare, in tempi congrui, i piani urbanistici comunali, anche a seguito delle necessarie ed urgenti modifiche da apportare al P.P.R. prima dell’approvazione della legge.
Nelle more di una più attenta rivisitazione del D.d.L. all’esame, la minoranza ha proposto una legge stralcio che consentirà in alcuni casi lo sblocco dei cantieri ormai fermi da molto tempo a causa dell’applicazione delle norme previste dal P.P.R. e delle contrastanti interpretazioni tra Regione e Magistratura, emerse nell’esame dei numerosi contenziosi attivati dai cittadini e dagli enti locali.
Il testo presentato conteneva alcuni commi, non approvati dalla commissione, e dal Consiglio, che prevedevano un maggiore riconoscimento dell’attività pianificatoria degli enti locali.
La minoranza ritiene altresì opportuno che prima di inserire all’ordine del giorno del Consiglio regionale l’esame della legge, si proceda ad ulteriori interlocuzioni con le associazioni di categoria, con l’ANCI e con il Consiglio delle Autonomie locali come richiesto dagli stessi in auduzione, nella seduta di Commissione del 22 luglio 2008
Solo a seguito di tale ulteriore confronto sarà possibile l’esame da parte dell’aula e la minoranza si riserva di presentare gli opportuni emendamenti in attuazione delle osservazioni contenute nella presente relazione , nonché emendamenti correttivi dei singoli articoli, molti dei quali non condivisi, che per brevità non sono stati citati.
Giovanni Pileri Vice presidente commissione

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