venerdì 2 novembre 2007

Sentenza TAR



Dopo la bocciatura del Comma art. 15 PPR da parte
del TAR a rischio anche il comma c dell’Art. 11 e i progetti di sviluppo collegati alle intese

CHIEDEREMO,
L’audizione urgente in commissione dell’Assessore Gian Valerio Sanna.

Da tempo, dichiara il consigliere regionale Giovanni Pileri, vice presidente della commissione urbanistica, insieme ai commissari On.li Eugenio Murgioni e Alberto Randazzo abbiamo sollevato il problema in IV commissione, chiedendo che la giunta e il consiglio adottino i necessari provvedimenti legislativi per eliminare le palesi illegittimità del PPR, provvedendo urgentemente alla predisposizione delle DIRETTIVE Urbanistiche , non ancora emanate, come previsto dall’Art. 4 e 5 della Legge regionale n. 45 del 1989.
Al momento infatti più che di una nuova Legge urbanistica (in attesa di esame da parte della commissione) servono precise direttive per la predisposizione dei PUC da parte dei Comuni che non riusciranno comunque a rispettare il termine del 23 febbraio 2008, per l’adozione, imposto dalla Regione e rischiamo di veder vanificato un lungo lavoro istruttorio soprattutto in riferimento alle intese.
Tale problematica è già stata oggetto di una nostra interpellanza con la quale abbiamo chiesto alla Giunta opportuni chiarimenti e provvedimenti.
La sentenza del TAR del 31/10/2007 , prosegue Pileri, che tratta solo alcuni aspetti della illegittimità del PPR evidenzia però un’ impostazione sbagliata dell’impianto normativo dello stesso che ha cancellato di fatto, in molti casi, il potere pianificatorio degli enti locali mettendo in discussione la certezza del diritto.
Altro elemento di valutazione è che , la sentenza del TAR sardegna , limitata solo al Comma 4 dell’Art. 15 delle norne di attuazione del PPR e cioè alle lottizzazioni convenzionate fuori dai 2 km per i comuni non dotati di PUC e per tutte quelle convenzionate per i comuni dotati di PUC, non entra nel merito della legittimità dell’art 11 relativo alle intese tra Comuni provincie e regione.
Il dispositivo della sentenza però contiene un importante passaggio “ l’eventuale accoglimento del ricorso relativamente alla previsione dell’Art. 15 rende pertanto superflua in relazione all’interesse fatto valere, la soluzione della diversa questione della legittimità dell’Art. 11.
Quindi come dire, che se il TAR venisse chiamato a pronunciarsi anche sull’Art. 11 potrebbe “cassare” tutto l’impianto delle intese.
Questa previsione metterebbe quindi a rischio tutta una serie di importanti iniziative come quelle relative alle centinaia di intese presentate da diversi Comuni per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere o di strutture produttive.
Va precisato, continua L’On. Pileri, che il rischio di annullamento anche dell’art 11, deriva dal fatto che mentre la procedura di intesa è prevista nel Comma c dell’Art. 11 adottato in via definitiva nel PPR il 05/09/2006, non si trova invece traccia della procedura di intesa dell’Art. 11 Comma c, o in altri articoli delle norme attuative approvate in prima adozione dalla Regione il 25 Maggio 2006.
Quindi esiste il concreto rischio che la procedura di intesa possa risultare “intrusa e anomala “ rispetto alle procedure di adozione dei Piani Paesaggistici.

Nessun commento: